Contratto di mutuo: la tutela del cliente tra insidie e squilibrio informativo contrattuale
Il contratto di mutuo rappresenta lo strumento probabilmente più diffuso per consentire al cittadino (o all'impresa) di ottenere con immediatezza la somma di cui ha bisogno accedendo al credito messo a disposizione dalla banca.
Come è noto, il contratto di mutuo è oneroso, ossia l'istituto mutuante, nel cedere la somma concordata (c.d. capitale), pretende ed in tal senso obbliga il mutuatario a restituire, con forma usualmente rateale, un importo che si compone non solo del capitale prestato, ma anche degli interessi maturati sulla base del tasso previsto, lucrando proprio sul quantum ulteriore in tal modo percepito.
Detto ciò, vi sono una serie di elementi la cui presenza ricorrente nei contratti di mutuo rende quest'ultimo istituto particolarmente delicato, quali:
- la necessità, l'urgenza, l'impellenza che muovono la richiesta di accesso al credito avanzata dal cliente, tale per cui la banca, certamente da ritenersi il contraente forte, acquisisce un rilevante potere contrattuale;
- lo squilibrio a livello di conoscenze ed informazioni che caratterizza il rapporto cliente-banca, ossia la difficoltà – per non dire l'impossibilità - per il futuro mutuatario nel comprendere e padroneggiare una materia spiccatamente tecnica e specifica, dovendo quindi affidarsi e fidarsi dell'onestà e della buona fede contrattuale della banca, tenuta per legge ad informare e rendere edotto il cliente circa ciò che andrà pattuendo ma non sempre impeccabile nel farlo.
A tal proposito, sebbene il legislatore sia certamente consapevole del suddetto squilibrio contrattuale, e dunque abbia a tal fine predisposto una disciplina specifica in materia di chiarezza e determinatezza dell'oggetto contrattuale, nonché in materia di obblighi informativi e clausole vessatorie, non sempre la realtà dei fatti risulta specchio e traduzione di tali accortezze.
Si riportano, a titolo di esempio, alcune delle criticità che più di frequente capita di riscontrare nei contratti in esame:
- a) indeterminatezza del tasso d'interesse;
- b) applicazione di un tasso d'interesse usurario;
- c) anatocismo;
- d) errata indicazione del t.a.e.g. (tasso annuo effettivo globale);
- e) difformità tra i.s.c. e t.a.e.g.;
- f) illegittima manipolazione del tasso euribor;
- g) mancata specificazione circa la tipologia di piano d'ammortamento per cui si opta;
- h) illegittima capitalizzazione degli interessi;
- i) superamento del limite di finanziabilità;
- l) erogazione di un mutuo condizionato.
Tali criticità, le cui peculiarità m'impongono di soprassederne la descrizione in questa sede per poi dedicar loro prossimamente singoli approfondimenti specifici, comportano l'irregolarità, o perfino la nullità, del mutuo erogato, con la conseguenza, nell'un caso, che il mutuatario avrà il diritto di veder ricalcolato il rapporto dare-avere con la banca mutuante, mentre, nell'altro caso, che verrà meno quanto disposto dal contratto.