Il gioco e la scommessa: leciti o illeciti?

In Italia il gioco e la scommessa sono particolarmente diffusi, tanto è vero che, statisticamente, a ciascuno è capitato, più o meno di frequente, di imbattervisi.

Questa ragione, unitamente all'intrinseca e potenziale pericolosità di attività ludiche che muovono quantitativi rilevanti di denaro (tanto da divenire anche storicamente appannaggio delle cosche malavitose), ha spinto il legislatore a definirne i contorni così da provare a prevenire quanto più possibile eventuali derive contrarie all'interesse pubblico.

Tanto detto, una dissertazione in materia non può che iniziare con la definizione di gioco e scommessa, termini di uso comune il cui significato giuridico, però, ritengo rispecchi solo in parte quanto percepito ed inteso dall'”individuo medio”. In ogni caso, è bene chiarire che, in concreto, non di rado le due categorie vengono ad intersecarsi laddove la scommessa concerna l'esito vittorioso di un gioco.

Comunque, con gioco s'intende una competizione a carattere ricreativo, i cui partecipanti sono altresì competitori, destinata a concludersi con la vittoria di un premio da parte di colui il quale abbia realizzato lo scopo identificato dalle regole del gioco stesso; con scommessa, invece, si identifica la promessa di un premio a colui il quale riesca a prevedere un evento futuro ed incerto di cui non è partecipe. Ancor più nel dettaglio, la scommessa consiste in un contratto in forza del quale

le parti, nell'accettare l'aleatorietà che domina l'esito di un gioco o la correttezza di un'opinione (l'alea assume, dunque, un ruolo essenziale nel contratto in esame, tanto che l'assenza della medesima ne determina la nullità), si obbligano vicendevolmente a corrispondersi la posta in gioco qualora l'esito del gioco risulti sfavorevole ovvero l'opinione si dimostri scorretta.

Come detto, il legislatore è intervenuto in materia, soffermandosi in particolar modo sulla scommessa - in quanto il gioco, in sé e per sé considerato, non pone solitamente particolari problemi di liceità in quanto concretizzazione di un competizione in cui l'abilità prevale nettamente sull'aleatorietà -, definita illecita – quando si traduca in gioco d'azzardo caratterizzato dal prevalere dell'alea e dal fine di lucro -, meramente lecita – quando l'attività, pur ammessa, non è tutelata dal legislatore, che non premunisce i partecipanti di strumenti giuridici per far valere le proprie pretese, che rimangono parte di obbligazioni solamente naturali da ciò conseguendo l'assenza di azione per ottenere coattivamente il pagamento della vincita e l'impossibilità di ripetere quanto spontaneamente corrisposto (c.d. soluti retentio) -, ed infine lecita e meritevole di tutela – ossia ipotesi nelle quali la scommessa viene autorizzata ed i relativi partecipanti tutelati, l'esito della stessa causando l'insorgere di una vera e propria obbligazione civile -.

Tanto detto, in linea di massima, proprio in ragione della pericolosità dovuta ad eventi i cui premi sono conseguenza della sorte, nonché per evitare un ricorso smodato al gioco d'azzardo, foriero di ludopatia, o ancor per scongiurare l'insinuarsi nell'organizzazione di tali attività di frange malavitose, lo Stato pretende la gestione e/o la supervisione assoluta delle scommesse e dei giochi d'azzardo (solitamente mediante concessione di autorizzazione in tal senso a grandi imprese e/o sale giochi come i casinò), i quali, in tali ipotesi, vengono ad esser non solo leciti ma anche tutelati giuridicamente.

Esempi socialmente diffusi di tale categoria sono le lotterie, le scommesse sportive ed i giochi che tipicamente troviamo all'interno di un casinò.

In tali ipotesi, il soggetto pubblico o privato incaricato dell'organizzazione della scommessa assume il rischio dell'attività, obbligandosi, all'atto dell'adesione/iscrizione dei partecipanti, a corrisponder loro la posta in gioco in caso di vittoria.

In questi casi lo Stato, proprio mediante il meccanismo della concessione/autorizzazione, intende esercitare un controllo sulla regolarità, sulla liceità e sulla trasparenza relativa allo svolgimento dell'attività.

Quando un gioco del tutto o prevalentemente aleatorio viene esercitato in assenza dell'autorizzazione statale è, quindi, da considerarsi illecito e penalmente perseguito.

Alla luce di quanto premesso, una domanda sorge spontanea: quindi il poker tra amici che preveda una posta in denaro o il fantacalcio sono illeciti?

Dipende. Essi, infatti, qualora rispettino certe condizioni, quali:

- partecipazione mediante pagamento della sola quota d'iscrizione;

- predeterminazione del regolamento e dei premi;

- prevalenza del fine ludico su quello lucrativo,

saranno da ritenersi leciti (più precisamente “meramente leciti”), perché ritenuti giochi di abilità (non, dunque, d'azzardo), competizioni quindi ove la componente di abilità, seppur unita all'aleatorietà, è considerata prevalente, cosa che invece non sarà laddove il montepremi stesso sarà incerto (l'esempio classico è quello del poker le cui puntate non sono costituite da fiches distribuite all'atto dell'iscrizione a tutti i concorrenti nella medesima quantità/qualità, ma direttamente da somme di denaro) e, di conseguenza, lo scopo lucrativo si rivelerà decisamente dominante.

Indietro
Indietro

La responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.. In particolare, il danno patito in conseguenza del malversare del manto stradale

Avanti
Avanti

Il risarcimento danni da responsabilità sanitaria